Copie fotografiche di scritture

Art. 2719 del Codice Civile


Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Struttura gerarchica per l'articolo 2719 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO II - Delle prove
  4. Capo II - Della prova documentale
  5. Sezione VI - Delle copie degli atti
  6. Art. 2719
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