Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

Art. 273 del Codice Civile


L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità ((...)) può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilità genitoriale)) prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di ((quattordici)) anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Struttura gerarchica per l'articolo 273 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
  5. Art. 273
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