Sequestro della cosa

Art. 2793 del Codice Civile


Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.

Struttura gerarchica per l'articolo 2793 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo III - Del pegno
  5. Sezione II - Del pegno dei beni mobili
  6. Art. 2793
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