Consegna del documento

Art. 2801 del Codice Civile


Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

Struttura gerarchica per l'articolo 2801 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo III - Del pegno
  5. Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
  6. Art. 2801
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