Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Art. 2804 del Codice Civile


Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.

Struttura gerarchica per l'articolo 2804 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo III - Del pegno
  5. Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
  6. Art. 2804
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