Pegno di diritti diversi dai crediti

Art. 2806 del Codice Civile


Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Struttura gerarchica per l'articolo 2806 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo III - Del pegno
  5. Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
  6. Art. 2806
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