Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Art. 2836 del Codice Civile


Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52)).

Struttura gerarchica per l'articolo 2836 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione V - Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
  6. § 1 - Dell’iscrizione
  7. Art. 2836
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