Cancellazione ordinata con sentenza

Art. 2884 del Codice Civile


La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.

Struttura gerarchica per l'articolo 2884 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
  6. Art. 2884
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