Desistenza del creditore

Art. 2895 del Codice Civile


La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

Struttura gerarchica per l'articolo 2895 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
  6. Art. 2895
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