Effetto traslativo della vendita forzata

Art. 2919 del Codice Civile


La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

Struttura gerarchica per l'articolo 2919 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
  4. Capo II - Dell’esecuzione forzata
  5. Sezione I - Dell’espropriazione
  6. § 3 - Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione
  7. Art. 2919
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