Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Art. 2933 del Codice Civile


Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo.

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.

Struttura gerarchica per l'articolo 2933 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
  4. Capo II - Dell’esecuzione forzata
  5. Sezione II - Dell’esecuzione forzata in forma specifica
  6. Art. 2933
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