Pagamento del debito prescritto

Art. 2940 del Codice Civile


Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2940 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 2940
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