Consenso per l'adozione

Art. 296 del Codice Civile


Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

Struttura gerarchica per l'articolo 296 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VIII - Dell’adozione di persone maggiori di età
  4. Capo I - Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
  5. Art. 296
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