Procedimento

Art. 336 del Codice Civile


I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

((Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.))

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Struttura gerarchica per l'articolo 336 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
  4. Capo I - Dei diritti e doveri del figlio
  5. Art. 336
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