Vendita di beni

Art. 376 del Codice Civile


Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

Struttura gerarchica per l'articolo 376 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO X - Della tutela e dell’emancipazione
  4. Capo I - Della tutela dei minori
  5. Sezione III - Dell’esercizio della tutela
  6. Art. 376
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