Sede delle persone giuridiche

Art. 46 del Codice Civile


Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Struttura gerarchica per l'articolo 46 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO III - Del domicilio e della residenza
  4. Art. 46
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