Limiti alla disponibilità dei beni

Art. 54 del Codice Civile


Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Struttura gerarchica per l'articolo 54 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IV - Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta
  4. Capo I - Dell’assenza
  5. Art. 54
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