Riduzione delle donazioni

Art. 555 del Codice Civile


Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Struttura gerarchica per l'articolo 555 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo X - Dei legittimari
  5. Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
  6. Art. 555
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