Acquisto dei beni da parte dello Stato

Art. 586 del Codice Civile


In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Struttura gerarchica per l'articolo 586 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO II - Delle successioni legittime
  4. Capo III - Della successione dello Stato
  5. Art. 586
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