Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Art. 71 del Codice Civile


Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Struttura gerarchica per l'articolo 71 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IV - Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta
  4. Capo III - Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
  5. Art. 71
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