Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Art. 73 del Codice Civile


Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

Struttura gerarchica per l'articolo 73 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IV - Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta
  4. Capo III - Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
  5. Art. 73
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