Perimento della cosa donata

Art. 744 del Codice Civile


Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

Struttura gerarchica per l'articolo 744 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO IV - Della divisione
  4. Capo II - Della collazione
  5. Art. 744
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