Libertà di stato

Art. 86 del Codice Civile


Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio ((o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso)) precedente.

((258))

AGGIORNAMENTO (258)

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Struttura gerarchica per l'articolo 86 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile
  5. Sezione I - Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
  6. Art. 86
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio