Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio ((o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso)) precedente.
((258))
AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
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