Possesso della cosa

Art. 982 del Codice Civile


L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.

Struttura gerarchica per l'articolo 982 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO V - Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
  4. Capo I - Dell’usufrutto
  5. Sezione II - Dei diritti nascenti dall’usufrutto
  6. Art. 982
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio