1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all' articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (3) (4). (1) L'art. 4, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto che nel presente provvedimento le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrenti, siano sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado». (2) Vedi, anche, l'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342. (3) Comma così modificato dall'art. 69, comma 3, lett. d), D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. l), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, a decorrere dal 4 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 220/2023; a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 220/2023 tale ultima disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. (4) Vedi, anche, l'art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e gli artt. 2 e 3, D.M. 5 aprile 2016.
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