1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti
impositori, degli agenti della
riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, che hanno sede nella loro
circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con
competenza su tutto o parte del
territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è
competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le
attribuzioni sul rapporto
controverso. (1)
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione. (1) Comma, da ultimo, modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera b, del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 201
6.
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