Disposizioni generali applicabili

Art. 49 del Codice Tributario


1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto. (1) (1) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera u), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 201

6.

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