Controversie pendenti davanti alla corte di appello

Art. 74 del Codice Tributario


1. Alle controversie, che alla data di cui all' articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

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