Carta d’identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026: cosa portare dal notaio
- Cosa è cambiato il 3 agosto 2026
- Perché la scadenza sul documento non conta più
- Le deroghe esistono, ma non riguardano i nuovi atti
- Cosa portare dal notaio: i documenti ammessi
- Documento provvisorio rilasciato dal sindaco
- Come avviene l’identificazione davanti al notaio
- Situazione tipica: rogito fissato e cie in arrivo
- Cosa conviene fare adesso
- Arrivare alla firma senza sorprese
C’è una scadenza stampata sul retro della vecchia carta d’identità cartacea, e per molti dice ancora 2027, 2028, persino 2030. Da un mese, però, questa data non conta più nulla. Infatti, dal 3 agosto 2026, quel documento ha smesso di essere valido, a prescindere dalla data che riporta. Per chi deve firmare un atto dal notaio, la conseguenza è immediata: la carta cartacea non può più essere utilizzata per identificarsi in un atto nuovo, e le deroghe previste dal Governo, di cui si è parlato molto, non riguardano questa situazione. È importante capire con precisione cosa è cambiato, quali documenti sono ammessi al posto della carta cartacea e cosa succede a chi ha il rogito fissato e la carta elettronica ancora in arrivo.
Carta d’identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026: cosa portare dal notaio
La carta d’identità cartacea, una volta così comune, non è più valida a partire dal 3 agosto 2026, anche se sul retro riporta una data di scadenza futura. Questa nuova normativa implica che, per firmare un atto notarile, la carta cartacea non può più essere utilizzata, anche se non scaduta.
Cosa è cambiato il 3 agosto 2026
La data non è una scelta italiana, ma è impostata dal Regolamento europeo 2019/1157, ora sostituito dal Regolamento 2025/1208. Questo regolamento ha stabilito che tutti gli Stati membri dell’UE dovessero ritirare i documenti d’identità che non rispettano i requisiti minimi di sicurezza, come la zona a lettura ottica e il microchip. La carta cartacea italiana non soddisfa questi requisiti, quindi è stata ritirata. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la carta cartacea non può più essere usata nemmeno per uso interno.

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Perché la scadenza sul documento non conta più
Molti pensano che la carta d’identità sia valida fino alla data di scadenza che riporta. Tuttavia, da un mese a questa parte, questa idea è sbagliata. Tutte le carte cartacee in circolazione non sono più valide dal 3 agosto 2026, anche quelle rilasciate di recente. La data riportata sul documento indica solo il limite massimo delle deroghe transitorie, se applicabili.

Le deroghe esistono, ma non riguardano i nuovi atti
Il decreto 108/2026 ha introdotto alcune deroghe, ma nessuna di esse riguarda la stipula di nuovi atti notarili. Le deroghe riguardano:
- Rapporti contrattuali già in corso: i contratti stipulati prima del 3 agosto 2026 continuano a essere validi.
- Servizi essenziali fino al 31 gennaio 2027: la carta cartacea può essere usata solo per servizi essenziali.
- Espatrio: non è possibile uscire dall’Italia con la carta cartacea dopo il 3 agosto 2026.
Cosa portare dal notaio: i documenti ammessi
La soluzione principale è la Carta d’Identità Elettronica (CIE), disponibile in tutti i Comuni dal 2018. Chi non ha ancora la CIE può utilizzare:
- Passaporto: Documento internazionale ampiamente riconosciuto.
- Patente di guida: Se rilasciata da meno di dieci anni.
- Patente nautica: Se rilasciata da meno di cinque anni.
- Libretto di pensione: Se rilasciato da meno di dieci anni.
- Patentino per la conduzione di impianti termici: Se rilasciato da meno di cinque anni.
- Porto d’armi: Se rilasciato da meno di cinque anni.
- Tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato: Con fotografia e timbro.
Documento provvisorio rilasciato dal Sindaco
Il decreto ha introdotto anche un documento di identità provvisorio rilasciato dal Sindaco, con una durata massima di sei mesi e non rinnovabile. Questo documento può essere utilizzato in caso di urgenza, come nel caso in cui la CIE non sia ancora arrivata. Se la richiesta viene accolta, il documento provvisorio consente di identificarsi anche in un atto notarile. Tuttavia, i tempi di rilascio variano da Comune a Comune.
Come avviene l’identificazione davanti al notaio
Il notaio ha la responsabilità di essere certo dell’identità delle parti. Se non può raggiungere questa certezza tramite un documento, può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti. Questo istituto antico, pensato per un’epoca in cui i documenti non esistevano, potrebbe tornare utile in situazioni eccezionali.
Situazione tipica: rogito fissato e CIE in arrivo
Se hai fissato un rogito e la tua CIE non è ancora pronta, hai diverse opzioni:
- Verifica se hai un documento equipollente valido: Un passaporto o una patente in corso risolvono la questione senza altri passaggi.
- Richiedi il documento provvisorio dal Comune: Documentando l’urgenza con la data del rogito.
- Parla con lo studio notarile: Per valutare altre opzioni.
Cosa conviene fare adesso
Se hai un atto in programma nei prossimi mesi e possiedi ancora la carta cartacea, farebbe bene prenotare la CIE al più presto, senza attendere la convocazione dello studio. I tempi di rilascio sono di norma contenuti, ma la domanda in questa fase è alta e gli sportelli comunali non hanno tutti la stessa capienza.
Arrivare alla firma senza sorprese
Il documento d’identità è il dettaglio più banale di una compravendita, e proprio per questo è quello che nessuno controlla per tempo. Quest’anno merita un pensiero in più. Chi vuole impostare l’operazione con anticipo può richiedere gratuitamente un preventivo notarile e ricevere direttamente dallo studio le indicazioni sui documenti necessari, senza registrazione e senza impegno. Per capire cosa accade concretamente al momento della sottoscrizione è utile anche la guida su come si firma un atto notarile.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2019/1157 e Regolamento (UE) 2025/1208, D.L. 26 giugno 2026, n. 108, Circolari del Ministero dell’Interno n. 76/2025 e n. 58/2026, Art. 35 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Art. 49 Legge 16 febbraio 1913, n. 89 Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgative e non sostituiscono la valutazione professionale del notaio, al quale è opportuno rivolgersi per l’esame del caso concreto e per informazioni aggiornate.
