Provenienza immobile da donazione e novità
- Cos'è la donazione?
- Cos'è l'azione di restituzione?
- Le modifiche del disegno di legge "semplificazioni" per donazione
- L'intervento nel notaio in momenti di transizione legislativa
- Cos'è l'azione di riduzione?
- Disciplina transitoria donazione
- Cosa c'è da sapere sulle donazioni
Cos'è la donazione?
Prima di addentrarci nelle novità legislative è il caso di ricordare cosa s'intenda per atto di donazione.
La donazione è disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del Codice Civile .
E' un contratto con il quale una parte (il donante) intende arricchire un'altra (il donatario) con lo spirito di liberalità.
I due requisiti della donazione sono, in primo luogo, lo spirito di liberalità, il donante, cioè, si priva di un proprio bene (dapauperamento) in favore dell'arricchimento del donatario.
Premesso il concetto di donazione è ora il caso di accennare anche alla nozione di azione di riduzione e restituzione, in quanto queste sono state oggetto di modifica dal Disegno di Legge "Semplificazioni" approvato alla Camera dei Deputati il 26 novembre 2025 di cui andremo a dire più avanti.
Cos'è l'azione di riduzione?
Quando si fa una donazione occorre porsi dei quesiti. Prima di tutto occorre soffermarsi sul concetto di azione di riduzione, la quale è uno strumento che permette ai legittimari (coniuge e figli) di recuperare la quota di eredità loro riservata per legge, quando questa sia stata lesa appunto da donazioni ma anche da testamenti.
Tale azione mira a rendere inefficaci le disposizioni che eccedono la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre, così reintegrando la quota del legittimario leso.

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Cos'è l'azione di restituzione?
L'azione di restituzione di una donazione è uno strumento che permette ai legittimari di un defunto di recuperare un bene donato dal deceduto se la donazione ha leso la loro quota di legittima.
Più precisamente il legittimario poteva richiedere la restituzione del bene oggetto di donazione entro 20 anni dalla trascrizione dell'atto di donazione.
Questa azione rendeva rischioso l'acquisto di beni di provenienza donativa da parte di terzi. Ecco perchè si è giunti alla modifica da parte del legislatore, che con l'art. 44 del Disegno di legge "Semplificazioni", ha meglio disciplinato l'azione in commento, così facilitando sia la circolazione dei beni provenienti da donazione e acquistati da terzi, come anche l'accesso al credito potendo dare in garanzia beni di tale provenienza.

Le modifiche del Disegno di Legge "Semplificazioni" per donazione
La prima modifica di rilievo attiene comunque all'azione di riduzione, la quale rimane sempre opponibile agli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall'erede o dal legatario per tre anni, anzichè i vecchi 10 anni, dall'apertura della successione.
Si è ridotto, perciò, a tre anni il termine per poter trascrivere la domanda di riduzione da parte del legittimario, così riducendosi anche il termine di opponibilità dell'azione di riduzione ai terzi.
Ancora più importante è la nuova disciplina che mette al sicuro dall'azione di restituzione non solo i creditori ereditari e gli acquirenti di diritti di godimento o di garanzia ma anche gli acquirenti del bene donato (nuovo articolo 563 Codice Civile ).
Disciplina transitoria donazione
Quando siamo di fronte ad una novità legislativa per forza di cose dobbiamo fare i conti con un prima e con un dopo (cosiddetta anche fase transitoria).
La nuova disciplina si applica alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della legge in commento: la normativa precedente continua ad essere utilizzata alle successioni aperte in data anteriore.
Se ne deduce che l'azione di restituzione degli immobili nei confronti degli aventi causa dai donatari si può praticare qualora sia stata notificata e trascritta la domanda di riduzione prima della data di entrata in vigore della nuova legge, oppure quando la stessa sia stata notificata o trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore, ovvero infine quando contro il donatario o suoi aventi causa venga notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro lo stesso termine dall'entrata in vigore.
In assenza di notificazione o trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, la nuova disciplina dell'azione di riduzione si applica anche alle successioni aperte in data anteriore a quelle di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Cosa c'è da sapere sulle donazioni
Per concludere dobbiamo soffermarci sulla tripartizione dell'azione di riduzione per meglio comprendere l'aggiornamento di cui stiamo trattando.
In primo luogo vale precisare che l'azione di riduzione contro il donatario ha efficacia di accertamento della lesione della legittima con lo scopo di decretare l'inefficacia della disposizione lesiva nei confronti del legittimario.
In secondo luogo l'azione di restituzione contro il beneficiario della disposizione lesiva è diretta a recuperare il bene libero da pesi e da ipoteche.
Infine, l'azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario ha natura reale in quanto viene esercitata contro soggetti predeterminati e insegue il bene nei confronti di ogni subacquirente.
Il legislatore con la riforma di cui stiamo trattando ha escluso la liberazione del bene donato da pesi e ipoteche costituiti dal donatario ed ha escluso l'azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario.
L'intervento nel Notaio in momenti di transizione legislativa
Se sei un acquirente di un immobile che sai essere pervenuto al venditore per donazione oppure sei quest'ultimo che vuole vendere il bene che ti hanno donato, alla luce delle novità normative poc'anzi dette, è il caso di rivolgersi ad un notaio.
Fino ad oggi i trasferimenti immobiliari con oggetto beni di provenienza donativa comportavano vari problemi.
Per dirne alcuni: non si era sicuri nel trasferimento immobiliare e spesso l'acquirente è stato chiamato a stipulare un'adeguata assicurazione cosiddetta "Donazione Sicura".
Ancora, qualora come acquirente, avessi dovuto chiedere un mutuo su bene derivante da donazione, la Banca era restia nel concedere un mutuo ipotecario.
Con l'aggiornamento normativo entrato da poco in vigore tutto sembra essere più semplice.
Vale dire "sembra" perchè è il caso di rivolgersi al notaio più vicino a te per una consulenza approfondita, la quale comporta anche una verifica approfondita di tutti i documenti utili a gestire una compravendita sicura e senza sorprese.
Non esitare, quindi, a compilare in tutte le sue parti il form presente in NotaioFacile per ricevere nel più breve tempo possibile ed in modo del tutto gratuito un preventivo da parte del notaio a te più vicino.
