Reintegrazione della legittima, l'accordo dal notaio

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Cos’è il contratto di reintegrazione della legittima?

Il contratto di reintegrazione della legittima rappresenta uno strumento molto utile nell’ambito delle successioni e su cui sarebbe opportuno informarsi qualora possa esserci il rischio di un testamento lesivo dei diritti di un soggetto legittimario.

Esistono diverse modalità e rimedi da poter scegliere e adottare dal notaio per raggiungere questo risultato, invece di dover ricorrere ad un’azione giudiziaria che potrebbe richiedere molto tempo ed anche un’ingente spesa. Vediamo in cosa consistono gli accordi di reintegrazione della legittima e cosa è possibile fare dal notaio.

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Chi sono i legittimari

I legittimari, anche chiamati dagli studiosi del diritto come eredi necessari o riservatari, sono dei soggetti a cui la legge riserva una quota dell’eredità. Rientrano in questa categoria il coniuge, i figli e, in assenza di questi, gli ascendenti. Quanto spetta a ciascuno, caso per caso, è nella tabella della pagina sulla quota disponibile.

Affermare che la legge riserva loro una quota di eredità non vuol dire che alla morte della persona cara, ossia al momento dell’apertura della successione, possano essere dichiarati automaticamente eredi, ma vuol dire che qualora siano stati lesi nella quota di legittima e abbiano agito in via giudiziaria vittoriosamente, sarà possibile considerarli come eredi.

reintegrazione quota legittima nel testamento per successione

Quando viene lesa la legittima

Si parla di lesione della quota di legittima tutte le volte in cui la persona defunta non abbia provveduto in favore dei legittimari, né in vita, né con il testamento. Le donazioni effettuate in vita vengono considerate come anticipazione della successione come beni da computare per il calcolo della quota di legittima.

Casi in cui viene lesa la legittima

Per comprendere quando viene lesa la legittima è necessario porre degli esempi. Si tratta in particolare di quei testamenti in cui le disposizioni del de cuius non abbiano riconosciuto in tutto oppure anche solo in parte la quota di eredità prevista per legge per i soggetti legittimari, chiamata quota di legittima, prevista per il coniuge ed i figli della persona defunta o, in loro mancanza, per i suoi ascendenti.

Un caso che capita spesso con la casa, semplificato: due figli, nessun coniuge, e un appartamento da 300.000 euro donato in vita a uno solo, il figlio A. Alla morte restano 60.000 euro sul conto. Il calcolo si fa su 360.000 euro, cioè 300.000 più 60.000: ai due figli la legge riserva i due terzi, 240.000 euro, 120.000 a testa. A ha già ricevuto 300.000 euro e a B restano soltanto i 60.000 euro del conto: la sua legittima è lesa di circa 60.000 euro. Non c’è un testamento da contestare, la lesione nasce dalla donazione.

A che serve il contratto di reintegrazione della legittima

Il contratto di reintegrazione della legittima è infatti un accordo giuridico, un vero e proprio contratto scritto che viene stipulato attraverso la redazione di atto pubblico dal Notaio, o di scrittura privata autenticata, soprattutto quando ci sono immobili, per riconoscere la quota di legittima che per legge spetta al legittimario ma che non è stata rispettata nel testamento.

In questo modo si permetterebbe al testamento di mantenere la sua piena validità e si potrebbe anche consentire, se ne ricorrono i requisiti previsti, di evitare che il testamento possa essere impugnato attraverso un’azione di riduzione da parte legittimario leso o pretermesso. D’altro canto, grazie a tale contratto di reintegrazione, verrebbe riconosciuta la quota del legittimario e quest’ultimo riceverebbe dall’eredità, con il consenso degli altri eredi, quanto gli avrebbe dovuto riconoscere per testamento il soggetto defunto. Esso può essere predisposto in ogni caso in cui si ha lesione della quota di legittima.

Accordo dal notaio o azione di riduzione: le differenze

  Accordo dal notaio Azione di riduzione
Chi decideLe parti, di comune accordo: servono i soggetti coinvoltiIl giudice, anche contro la volontà di chi ha ricevuto di più
FormaAtto pubblico o scrittura privata autenticata, soprattutto con immobiliDomanda in tribunale con un avvocato, dopo la mediazione obbligatoria
ContenutoQuello che le parti concordano: beni dell’eredità, altri beni, denaroLe disposizioni lesive vengono ridotte nei limiti della lesione
Tempi e costiDipendono dall’accordo: onorario del notaio e imposteDipendono dalla causa: avvocato, perizie, contributo unificato, tempi del tribunale

L’azione di riduzione si prescrive, di regola, in 10 anni dall’apertura della successione: chi pensa a un accordo tiene d’occhio anche questo termine, e per i casi con donazioni, dove il conteggio può essere diverso, è buona norma verificarlo con un avvocato o con il notaio. Come si contesta un testamento e quali sono i termini è spiegato nella pagina sull’impugnazione del testamento.

In cosa consiste la lesione della quota legittima?

La lesione della quota di legittima rappresenta il motivo per cui si potrebbe ricorrere al contratto di reintegrazione che qui stiamo esaminando ed è bene quindi capire di cosa si tratta e quando vi è tale lesione nel testamento.

Vi è lesione della quota di legittima ogni qualvolta il testatore non riconosce appieno i diritti dei legittimari e pertanto sarebbe consentito l’accordo di reintegrazione della legittima in ogni caso di lesione di tale quota, che può esserci sia nel caso in cui il legittimario sia stato istituito erede di una quota inferiore rispetto a quella di legittima, sia nel caso in cui il legittimario sia stato totalmente escluso dalla successione o diseredato dal testamento della persona defunta.

Come accertare la lesione della legittima

Prima di affermare che vi sia una lesione della quota di legittima bisogna capire come si calcola la quota di legittima.

Gli studiosi del diritto parlano di una precisa operazione contabile che sia chiama riunione fittizia che consiste nel prendere non solo in considerazione il patrimonio del defunto, ma anche i debiti ereditari (che vanno sottratti dal patrimonio) e le donazioni effettuate in vita dal defunto (che vanno conteggiate e aggiunte).

In definitiva quindi per lesione della legittima si intende sia il caso in cui al legittimario è attribuita una quota di eredità inferiore a quella prevista dalla legge, calcolata sul quantum ereditario più donatum meno i debiti lasciati dal defunto. Tale circostanza può verificarsi nel caso in cui il legittimario sia stato escluso, diseredato o considerato per una valore inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge. Ad esempio si pensi al caso in cui una persona sposata e con due figli decida di prevedere nel testamento la quota di un terzo per il coniuge, un terzo per entrambi i figli ed un altro terzo per un suo caro amico. In questo caso la quota di legittima dei figli verrebbe lesa perché per legge ad essi spetterebbe almeno metà del patrimonio ereditario. Anche la parte lasciata all’amico supera la quota disponibile, che con coniuge e due figli è un quarto.

Come si fa l’accordo di reintegrazione della legittima? Il ruolo del Notaio

L’accordo di reintegrazione della quota di legittima non è previsto espressamente dal Codice Civile e quindi non ha una disciplina appositamente prevista. La sua ammissibilità è però ritenuta dalla dottrina e dalla prassi notarile, purché rispetti determinati requisiti.

Sarebbero di norma tenuti a partecipare al contratto di reintegrazione tutti i soggetti che sono stati istituiti eredi e legatari nel testamento della persona defunta, nonché il soggetto legittimario che è stato leso o pretermesso – ossia escluso - da tale testamento. Essi andrebbero a costituire le parti del contratto, le quali proverebbero in tale sede ad accordarsi sul modo in cui soddisfare le ragioni del legittimario danneggiato.

Le modalità con cui il legittimario potrebbe essere soddisfatto per la sua quota di legittima possono essere varie e sono rilasciate alla volontà delle parti contrattuali, purché si raggiunga l’accordo unanime di tutti i soggetti.

Che natura ha l’accordo

Sulla natura giuridica dell’accordo le ricostruzioni sono diverse. Secondo una parte della dottrina si tratta di un negozio di accertamento: le parti riconoscono i diritti che al legittimario già spettano, con effetti simili a quelli di una sentenza di riduzione. Secondo un’altra, l’accordo ha effetti dispositivi, perché cambia la situazione dei beni per volontà delle parti. La differenza pesa sul piano fiscale e sulla qualità di erede, di cui si parla più sotto: è un punto da vedere con il notaio caso per caso.

Transazione per avere legittima

Una delle modalità per soddisfare la quota di legittima spettante al legittimario è la stipula di un contratto per atto pubblico notarile di transazione.

In questo vi saranno delle reciproche concessioni tra l’erede, ossia colui che è beneficiario delle disposizioni lesive e il legittimario che si trovano su due piani contrapposti.

La transazione ha proprio lo scopo di prevenire o di porre fine alla lite mediante delle reciproche concessioni: da un lato il legittimario rinuncia a ogni pretesa nei confronti dell’erede, mentre dall’altro l’erede trasferisce dei beni il cui valore può essere anche inferiore alla lesione. Nella maggior parte dei casi oggetto di lite è la quantificazione della quota di legittima, ossia  della quota spettante al legittimario.

Accordo con rinuncia alle pretese, senza concessioni reciproche

Altra soluzione che può configurarsi è un accordo dal notaio raggiunto dalle parti con rinuncia ad ogni pretesa da parte del legittimario a fronte dell’integrale riconoscimento dei diritti successori. In questo caso non sono delle reciproche concessioni e l’erede potrà trasferire dei beni ereditari e non. Il denaro o i beni dati al legittimario possono quindi venire anche dal patrimonio personale di chi ha ricevuto di più, per esempio il figlio che ha avuto la casa e compensa il fratello con un conguaglio.

Accordo puro di reintegrazione della legittima

Infine un’ulteriore modalità consiste proprio nell’ottenere gli stessi effetti dell’azione di riduzione mediante un contratto dal notaio, con cui viene riconosciuta la qualità di legittimario, la lesione della legittima e viene quindi prevista l’inefficacia delle disposizioni che hanno leso la quota del legittimario.

Quale accordo scegliere per integrare la legittima

In virtù delle diverse soluzioni offerte dagli studiosi del diritto è buona norma parlarne con un notaio per comprendere come procedere e quale sia la soluzione più adatta al proprio caso.

Con il supporto di un notaio può essere possibile arrivare a un risultato condiviso senza agire in giudizio e senza attendere l’intero iter giudiziario, ma solo se tutte le parti sono d’accordo.

Risolvere tali questioni con un accordo notarile può evitare le lungaggini giudiziarie, a condizione che l’accordo sia costruito bene e firmato da tutti i soggetti coinvolti.

Quanto costa

Il conto dipende da come è costruito l’accordo. Ci sono l’onorario del notaio e le imposte; queste ultime cambiano a seconda che l’accordo si limiti a riconoscere i diritti già spettanti al legittimario o componga la questione con reciproche concessioni, ed è uno dei punti da chiedere al notaio prima di firmare. Se si trasferiscono immobili, si aggiungono trascrizione e voltura. Chi vuole la cifra per il proprio caso può chiedere un preventivo ai notai della propria provincia, descrivendo la lesione e i beni: le risposte arrivano direttamente dagli studi, spesso in poche ore.

Si può evitare l’impugnazione del testamento?

L’accordo di reintegrazione della legittima ha degli effetti molto peculiari: secondo l’impostazione più diffusa ha effetti retroattivi, questo significa che la quota viene conferita al legittimario direttamente dalla successione e non dagli eredi; altre ricostruzioni lo qualificano invece come atto dispositivo;

Nel caso in cui il legittimario fosse stato escluso dalla successione, secondo la prima impostazione egli sarebbe trattato come erede e parteciperebbe alla comunione ereditaria, come già sopra anticipato; secondo altre ricostruzioni riceverebbe il valore della sua quota senza la qualità di erede. Chi invece, a morte avvenuta, preferisce non agire, può anche rinunciare all’azione: è spiegato nella pagina sulla rinuncia all’azione di riduzione.

Casa donata, fratelli, legittima: le domande più comuni

Mio padre ha donato la casa a mio fratello e al momento della morte restava poco: posso evitare la causa?

Dipende da quanto vale quello che si è ricevuto rispetto alla legittima: i conti si fanno su una massa che comprende anche la casa donata. Se risulta una lesione, si può provare un accordo dal notaio con chi ha ricevuto la casa, per esempio un conguaglio in denaro o il trasferimento di altri beni, con la firma di tutti i soggetti coinvolti. Se manca l’accordo resta l’azione di riduzione, di regola entro dieci anni dall’apertura della successione e dopo la mediazione obbligatoria.

Per l’accordo servono tutti gli eredi?

Di norma servono le firme di tutti i soggetti coinvolti: chi ha ricevuto le disposizioni lesive, gli altri eredi e legatari e il legittimario leso. Se uno non firma l’accordo non si completa e resta l’azione di riduzione.

Con l’accordo divento erede?

È una questione discussa. Secondo l’impostazione che assimila l’accordo alla sentenza di riduzione, il legittimario escluso è trattato come erede e partecipa alla comunione ereditaria; secondo altre ricostruzioni riceve il valore della sua quota senza diventare erede. La differenza può contare, per esempio, per i debiti ereditari: è un punto da chiarire con il notaio prima di firmare.

Posso far firmare ai miei figli adesso una rinuncia alla legittima, per lasciare la casa a uno solo?

No. Finché chi dispone è in vita, i legittimari non possono rinunciare all’azione di riduzione, né con una dichiarazione né dando il loro assenso a una donazione (art. 557): un accordo di questo tipo sarebbe un patto successorio vietato. Gli accordi di reintegrazione si fanno dopo la morte. In vita si può invece costruire la propria successione dentro i limiti della legittima, per esempio con un legato in sostituzione di legittima.