Testamento o donazione sono giusti o è stato leso il legittimario
- A che serve il calcolo della quota di legittima?
- A che serve il calcolo della quota di legittima?
- Esiste un atto notarile che riconosce i diritti di legittima?
- Come avviene il calcolo della quota di legittima
- Qualche informazione sui legittimari
- Cosa si intende per massa dei beni del testatore
- Quali sono i debiti da detrarre
- Quali sono le donazioni da considerare: la riunione fittizia
A che serve il calcolo della quota di legittima?
Il calcolo della quota di legittima serve per verificare se il legittimario sia stato eventualmente leso nei diritti a lui spettanti per legge, da un eventuale testamento pubblico o olografo lasciato dal defunto, o da donazioni effettuate in vita dallo stesso. Il legittimario potrebbe aver subito un pregiudizio e, come sancito dal Codice Civile , gli è riconosciuto il diritto di agire in giudizio, esperendo la cosiddetta azione di riduzione.
L’azione di riduzione è un’azione personale: ciascun legittimario agisce solo per la propria quota e non anche per gli altri legittimari eventualmente lesi e ha lo scopo di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie o le donazioni.
È necessario che le disposizioni lesive del legittimario siano valide ed efficaci, in quanto l’azione di riduzione non ha lo scopo di rendere nulla una disposizione, ma di renderla inefficace nei confronti del soggetto che agisce.
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A che serve il calcolo della quota di legittima?
Il calcolo della quota di legittima serve per verificare se il legittimario sia stato eventualmente leso nei diritti a lui spettanti per legge, da un eventuale testamento pubblico o olografo lasciato dal defunto, o da donazioni effettuate in vita dallo stesso. Il legittimario potrebbe aver subito un pregiudizio e, come sancito dal Codice Civile , gli è riconosciuto il diritto di agire in giudizio, esperendo la cosiddetta azione di riduzione.
L’azione di riduzione è un’azione personale: ciascun legittimario agisce solo per la propria quota e non anche per gli altri legittimari eventualmente lesi e ha lo scopo di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie o le donazioni.
È necessario che le disposizioni lesive del legittimario siano valide ed efficaci, in quanto l’azione di riduzione non ha lo scopo di rendere nulla una disposizione, ma di renderla inefficace nei confronti del soggetto che agisce.
Qualche informazione sui legittimari
I legittimari, anche definiti riservatari o eredi necessari, sono dei soggetti a cui la legge riserva particolari diritti. Il legislatore ha voluto dare rilievo al vincolo familiare particolarmente intenso che li lega al defunto. Essi sono:
- i figli e in assenza di essi, gli ascendenti del defunto.
- il coniuge legittimo, in assenza di questi, il coniuge putativo.
Ai legittimari, spetta una quota sull’eredità, definita quota di legittima, ai sensi dell’art.536 c.c. e seguenti.
Esiste un atto notarile che riconosce i diritti di legittima?
Al pari dell’azione di riduzione è possibile ottenere il medesimo risultato (in via stragiudiziale) mediante un atto stipulato dinanzi al notaio, definito accordo di reintegrazione della legittima. L’accordo di reintegrazione della legittima ha la finalità di tacitare e riconoscere i diritti dei legittimari e può assumere diverse forme a seconda della volontà del legittimario leso e dei beneficiari del testamento o delle donazioni.
Le possibili soluzioni sono le seguenti:
- Transazione, mediante reciproche concessioni tra il legittimario e il soggetto beneficiario del testamento
- Rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario dietro corrispettivo in denaro da parte del beneficiario del testamento
- Accordo puro di reintegrazione della legittima che necessita del calcolo della quota di legittima
Come avviene il calcolo della quota di legittima
Il calcolo della quota di legittima avviene mediante un’operazione contabile, definita riunione fittizia.
Il ruolo del notaio è di fondamentale importanza, in quanto l’operazione richiede la conoscenza da parte dell’operatore giuridico della situazione patrimoniale e delle eventuali donazioni stipulate in vita da parte del defunto che, il notaio in qualità di pubblico ufficiale, può verificare attraverso i controlli tipici presso i Registri immobiliari (visure ipocatastali).
Ai fini del calcolo, bisogna considerarsi:
- La formazione della massa dei beni del testatore (relictum)
- La detrazione dei debiti
- La riunione fittizia delle donazioni
Cosa si intende per massa dei beni del testatore
Per la formazione della massa dei beni del testatore, si intende l’individuazione dei beni appartenenti al defunto. Il calcolo del loro valore deve avvenire al momento della morte del titolare, ossia al momento dell’apertura della successione.
Ai fini di una migliore comprensione della composizione del patrimonio, è necessario precisare ciò che non deve essere calcolato:
- I frutti naturali non ancora percepiti (ad esempio i frutti degli alberi)
- I frutti civili non ancora maturati (gli interessi sui capitali e ogni tipo di rendita)
- I diritti patrimoniali che si estinguono per effetto della morte (si pensi ai diritti reali di godimento su cosa altrui caratterizzati dalla temporaneità, quali usufrutto, uso e abitazione)
- I diritti per i quali il legislatore prevede una successione anomala (si pensi al diritto spettante al figlio non riconoscibile nato fuori dal matrimonio di percepire l’assegno vitalizio)
- Il diritto al risarcimento del danno
Quali sono i debiti da detrarre
La detrazione dei debiti ereditari non determina una modifica dei soggetti che sono tenuti a pagarli secondo la volontà del testatore o secondo quanto stabilito dalla legge: ciò deriva dal fatto che quest’operazione è puramente contabile - matematica.
I debiti da considerarsi, ai fini del calcolo della quota di legittima, non sono soltanto quelli contratti dal defunto in vita, ma sono anche quelli che attengono alla successione. Ad esempio, sono da computarsi le spese di pubblicazione del testamento olografo o segreto, le spese relative alla sepoltura, così come ogni altra spesa attinente alla apertura della successione.
Può accadere che il testatore abbia accumulato in vita solo debiti e non abbia alcun bene nel proprio patrimonio, il cui valore è pari a zero. In tal caso, la quota di legittima potrà ugualmente essere calcolata, il legittimario avrà comunque diritto a quanto gli spetta per legge. La base di calcolo avverrà sulle donazioni effettuate in vita dal defunto e non sul patrimonio che è inesistente.
La massa riunita potrebbe ugualmente avere un valore di segno positivo e non negativo, anche se i debiti superano il valore dell’attivo.
Quali sono le donazioni da considerare: la riunione fittizia
Sono oggetto di calcolo e, dunque soggette a riunione fittizia, tutte le donazioni che il defunto ha effettuato in vita in favore di qualsiasi soggetto, non solo in favore dei familiari.
Essendo un’operazione contabile, i beni oggetto di donazione non verranno restituiti al legittimario in caso di lesione dei suoi diritti: sarà sempre necessario agire in giudizio con un’azione di riduzione. Solo se l’azione di riduzione andrà a buon fine e si accerterà la lesione, si potrà chiedere la restituzione dei beni.
Può accadere che la donazione fatta dal testatore in vita sia stata effettuata con dispensa da imputazione. La dispensa da imputazione è una particolare clausola che si inserisce nel contratto, che ha solo lo scopo di consentire di ottenere la donazione in più, rispetto alla quota di legittima spettante per legge. In questo caso, quindi, la dispensa, non acquisirebbe alcun rilievo, essendo un’operazione solo contabile.
Se la donazione è stata risolta, dunque sciolta, e il bene è tornato in proprietà del donante con atto pubblico notarile, questa non sarà conteggiata nel calcolo, in quanto è stata ripristinata la situazione precedente.
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