Attraversamento di acquedotti

Art. 1035 del Codice Civile


Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

Struttura gerarchica per l'articolo 1035 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo II - Delle servitù coattive
  5. Sezione I - Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
  6. Art. 1035
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