Attraversamento di fiumi o di strade

Art. 1036 del Codice Civile


Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

Struttura gerarchica per l'articolo 1036 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo II - Delle servitù coattive
  5. Sezione I - Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
  6. Art. 1036
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