Norme per l'esecuzione delle opere

Art. 1046 del Codice Civile


Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

Struttura gerarchica per l'articolo 1046 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo II - Delle servitù coattive
  5. Sezione I - Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
  6. Art. 1046
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