Indennità

Art. 1053 del Codice Civile


Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.

Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.

Struttura gerarchica per l'articolo 1053 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo II - Delle servitù coattive
  5. Sezione IV - Del passaggio coattivo
  6. Art. 1053
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