Passaggio di vie funicolari

Art. 1057 del Codice Civile


Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

Struttura gerarchica per l'articolo 1057 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo II - Delle servitù coattive
  5. Sezione V - Dell’elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
  6. Art. 1057
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