Esercizio conforme al titolo o al possesso

Art. 1065 del Codice Civile


Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Struttura gerarchica per l'articolo 1065 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo V - Dell’esercizio delle servitù
  5. Art. 1065
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