Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù

Art. 1067 del Codice Civile


Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

Struttura gerarchica per l'articolo 1067 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo V - Dell’esercizio delle servitù
  5. Art. 1067
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