Esercizio limitato della servitù

Art. 1075 del Codice Civile


La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

Struttura gerarchica per l'articolo 1075 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo VI - Dell’estinzione delle servitù
  5. Art. 1075
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