Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

Art. 1078 del Codice Civile


Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

Struttura gerarchica per l'articolo 1078 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo VI - Dell’estinzione delle servitù
  5. Art. 1078
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