Acqua impiegata come forza motrice

Art. 1089 del Codice Civile


Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Struttura gerarchica per l'articolo 1089 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo VIII - Di alcune servitù in materia di acqua
  5. Sezione I - Della servitù di presa o di derivazione di acqua
  6. Art. 1089
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