Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua

Art. 1098 del Codice Civile


Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

Struttura gerarchica per l'articolo 1098 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo VIII - Di alcune servitù in materia di acqua
  5. Sezione II - Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
  6. Art. 1098
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