Persone giuridiche pubbliche

Art. 11 del Codice Civile


Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Struttura gerarchica per l'articolo 11 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO II - Delle persone giuridiche
  4. Capo I - Disposizioni generali
  5. Art. 11
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