Regolamento della comunione e nomina di amministratore

Art. 1106 del Codice Civile


Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Struttura gerarchica per l'articolo 1106 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VII - Della comunione
  4. Capo I - Della comunione in generale
  5. Art. 1106
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