Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Art. 1125 del Codice Civile


Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Struttura gerarchica per l'articolo 1125 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VII - Della comunione
  4. Capo II - Del condominio negli edifici
  5. Art. 1125
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