Provvedimenti presi dall'amministratore

Art. 1133 del Codice Civile


I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.

Struttura gerarchica per l'articolo 1133 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VII - Della comunione
  4. Capo II - Del condominio negli edifici
  5. Art. 1133
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