Pagamento delle indennità

Art. 1151 del Codice Civile


L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Struttura gerarchica per l'articolo 1151 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VIII - Del possesso
  4. Capo II - Degli effetti del possesso
  5. Sezione I - Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
  6. Art. 1151
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