Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

Art. 1158 del Codice Civile


La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

Struttura gerarchica per l'articolo 1158 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VIII - Del possesso
  4. Capo II - Degli effetti del possesso
  5. Sezione III - Dell’usucapione
  6. Art. 1158
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