Interversione del possesso

Art. 1164 del Codice Civile


Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

Struttura gerarchica per l'articolo 1164 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VIII - Del possesso
  4. Capo II - Degli effetti del possesso
  5. Sezione III - Dell’usucapione
  6. Art. 1164
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